A seguito della L. 98/2013 che ha convertito il D.L. 69/2013 “Decreto del Fare” l’art. 3 del Regolamento dell’O.D.M. dell’Ordine degli Avvocati di Benevento è stato così modificato:
1. Possono essere iscritti a domanda nell’elenco dei mediatori i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti :
a. avere conseguito il titolo di avvocato ed essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Benevento ed Ariano Irpino;
b. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
c. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
d. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
e. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
f. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
g. essere in regola con i pagamenti delle quote associative all’Ordine.
2. L’Organismo, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell’elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l’iscrizione previo accreditamento del Ministero.
3. Ogni dodici mesi la Organismo dispone l’aggiornamento dell’elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla domanda del conciliatore, è pronunciata dalla Organismo sentito l’interessato.
4. I mediatori non possono svolgere attività di mediazione per più di tre organismi , compreso il presente, e comunicano senza indugio all’Organismo la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione.