1. Introduzione
Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai conciliatori accreditati presso l’ORGANISMO PER LA CONCILIAZIONE dell’Ordine degli Avvocati di Benevento i principi fondamentali, che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l’Organismo fonda la propria opera.
La procedura di conciliazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il conciliatore dovrà , nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell’identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.
La conciliazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i conciliatori accreditati presso l’ORGANISMO PER LA CONCILIAZIONE dell’Ordine operano in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.
Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto della legge in generale.
L’ORGANISMO PER LA CONCILIAZIONE dell’Ordine raccomanda ai propri conciliatori di informare per iscritto lOrganismo stesso, qualora durante la procedura insorgano questioni di carattere etico-deontologico, contrastanti con i principi adottati nel presente documento.
2. Raccomandazioni Preliminari
Il conciliatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve altresì sincerarsi che ciascuna Parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità . In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura.
Il conciliatore gestisce la procedura in conformitĂ ai principi di volontarietĂ , riservatezza e speditezza.
Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il conciliatore dovrĂ preliminarmente assicurarsi, con estrema discrezione e cautela, che le Parti vogliano procedere al tentativo stesso, avendone compreso il significato e le finalitĂ .
Prima che la procedura abbia inizio, il conciliatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi adeguatamente preparare sull’oggetto della controversia.
3. Riservatezza e confidenzialitĂ
Il conciliatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.
Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione :
– il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
– l’identitĂ delle parti
– l’oggetto della procedura
– tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonchĂ© tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l’accordo, i suoi termini e condizioni.
Il conciliatore sarĂ dispensato dal dovere di riservatezza se:
– le parti concordano per iscritto la divulgazione
– la divulgazione è imposta dalla Legge
– viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l’incolumitĂ fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi
– ritiene di dover conferire con il Coordinatore dell’Organismo di Comciliazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni dovranno, comunque, essere strettamente confidenziali.
4. ImparzialitĂ
Il conciliatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà , astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall’esercitare influenza a favore di una di esse.
Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del conciliatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e all’Organismo di Conciliazione dell’Ordine.
In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il conciliatore possa continuare a gestirla.
5. Rispetto del principio di volontarietà dell’Accordo e di autodeterminazione delle parti
Il conciliatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall’influenzarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura.
Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la Legge.
In tal caso la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il conciliatore sarà tenuto ad informare l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine.
6. Revoca/Recesso del Conciliatore
Il conciliatore sarà revocato dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine qualora:
– una o piĂą Parti lo richiedano, specificandone le ragioni
– tutte le Parti ne facciano congiunta richiesta
– non rispetti il presente codice etico
– la procedura venga strumentalizzata per concludere accordi illegali
– sopravvenga la sua incapacitĂ fisica o mentale
– insorgano motivi di incompatibilitĂ e/o conflitti di interessi con una o piĂą parti
Il conciliatore potrà , a sua discrezione, recedere dall’incarico sospendendo la procedura qualora accerti che :
– una o piĂą Parti stiano strumentalizzando la procedura
– una delle Parti agisca in modo ostruzionistico o illecito
– la procedura di Conciliazione non porti a nessun accordo tra le Parti.